LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

1É costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Associazione di Volontariato CO-META APS”, di seguito indicato come Associazione. Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta. L'Associazione non ha alcun indirizzo di carattere politico o religioso e si atterrà ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative e rispetto della Costituzione Italiana.

2. L'Associazione ha sede legale in via Lamarmora n. 2, nel comune di Selvazzano Dentro (Padova). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della Regione Veneto, ma la sua attività si estende anche in ambito nazionale e internazionale.

3. La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto  dall’art. 11 del presente Statuto

ART. 2 - Finalità e attività

1.  L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.  Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  a)  beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive  modificazioni o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

    b)  cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

   c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

3.  Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione intende promuovere varie azioni tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

      a)  svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Terzo Mondo;

    b) svolgere attività di sostegno a distanza (cosiddette “adozioni a distanza”) sensibilizzando il pubblico sull’importanza dell’istituto          dell’adozione per promuoverne lo sviluppo anche attraverso convegni e conferenze presso le istituzioni pubbliche e private;

     c) realizzare progetti finalizzati allo sviluppo nei tre settori fondamentali della vita umana, quali alimentazione, alfabetizzazione e sanità, da realizzare nei Paesi in via di sviluppo;

   d) svolgere attività di sensibilizzazione al volontariato presso scuole ed altre sedi per avvicinare il mondo giovanile alla solidarietà, alla partecipazione e all’integrazione sociale;

   e) promuovere, svolgere e organizzare, in proprio o in collaborazione con altri organismi o Enti pubblici e/o privati, conferenze, mostre, esibizioni, attività culturali, seminari, incontri, corsi di formazione, borse di studio e convegni attinenti alla finalità solidaristica e qualsiasi altro tipo di attività nell’ambito della cultura, dell’arte e delle tradizioni, anche enogastronomiche;

   f) promuovere e/o gestire spazi coperti o all’aperto per organizzare eventi o ogni altra attività utile per il perseguimento delle finalità dell’Associazione;

     g) promuovere la comunicazione come strumento di divulgazione e conoscenza della propria e delle altrui attività;

    h)  aderire o in ogni caso stipulare accordi di collaborazione con Associazioni, Istituti e Organizzazioni nazionali ed estere, che non perseguono finalità in contrasto con lo Statuto dell’Associazione;

     i) promuovere, produrre distribuire, diffondere materiale editoriale, artistico, fotografico, culturale, audiovisivo, multimediale o quant’altro sia utile per divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’Associazione;

     l) assumere iniziative idonee ed effettuare servizi volontari atti all’esclusivo perseguimento di finalità umanitarie e sociali e di tutela dei diritti civili primari;

    m)  svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

4.  L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5.  L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.


TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 3 -Norme sull’ordinamento interno

1.  L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono esservi nominati.

2.  Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli Associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

ART. 4 - Ammissione Associati

1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno. Non potranno essere ammessi come Soci coloro i quali abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi o siano stati radiati da enti aderenti al CONI per gravi irregolarità sportive.

Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun Socio.
2.  L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

L’ammissione a Socio dell’Associazione è a tempo indeterminato e avviene a domanda controfirmata dall’interessato presentata al Consiglio Direttivo.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota associativa. La deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all’interessato e annotata nel Libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 90 (novanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto all’interessato. In questo caso l'aspirante Socio entro 30 (trenta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Il Socio con la domanda di ammissione si impegna ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

3.  Ci sono 3 categorie di soci:

•       Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea

•       Sostenitori: sono coloro che

oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie

•       Benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 5 - Diritti e doveri degli Associati

1. 
 Gli Associati dell’Associazione hanno il diritto di: ART. 8 - Gli organi sociali

1)     eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

2)     essere informati sulle attività dell’Associazione;

3)     votare in Assemblea purché iscritti nel Libro degli associati e in regola con il pagamento della Quota associativa

4)   prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;

5)     denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore.

2.  Gli Associati dell’Associazione hanno il dovere di:

1)    adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i Soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

2)     rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

3)     versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo

ART. 6 - Volontario e attività di Volontariato

L ’Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

All’Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario

ART. 7 - Recesso ed esclusione dell’Associato

1.  La qualità di associato si perde per:

1)     recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

2)        mancato pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli Associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione e la successiva riammissione avverrà dopo il pagamento delle quote e relativa delibera del Consiglio Direttivo.

2.  L’ Associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

1)      comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

2)     persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 8 - Gli organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

•         Assemblea degli Associati

•         Consiglio direttivo

•         Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. 

ART. 9 - L'Assemblea.

1.  L’ Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2.  Ciascun Associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per Associato.

3.  L’ Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio di esercizio. L’Assemblea, inoltre, può essere convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli Associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

4. L’ Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

5.  L’ Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

 ART. 10 - Assemblea Ordinaria. Compiti e validità

1.  L’ Assemblea Ordinaria è chiamata a deliberare su:

1)     l’esame e l’approvazione del rendiconto annuale;

2)     la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività sociale;

3)     eleggere, ogni due anni, il Presidente, il Vice Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo;

4)     determinare l’ammontare delle quote sociali;

5)     approvare i programmi dell’attività da svolgere;

6)     decidere sugli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre e su quelli proposti, scritti e motivati dai Soci;

7)     decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

8)    approvare l’eventuale Regolamento attuativo dello Statuto e gli altri Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione.

2.  L’ Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli Associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 11 - Assemblea Straordinaria. Compiti e validità

1.  La convocazione dell’Assemblea Straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Le delibere sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei votanti presenti aventi diritto al voto.

2.  L’ Assemblea Straordinaria è convocata, nel rispetto delle formalità stabilite sopra, per deliberare su:

1)     lo scioglimento dell’Associazione;

2)     le modifiche dello Statuto sociale.

3.  Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (trequarti) degli Associati.

ART 12 - Consiglio Direttivo

1.  Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti ed è composto da numero 5 (cinque) membri che rivestono le seguenti cariche:

  • Presidente
  • Vice Presidente
  • Consiglieri

2.  Il Consiglio elegge il Segretario dell’Associazione, anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i Soci, ed in questo caso il Segretario non ha diritto al voto.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei Libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

3.  Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

4.  Il Consiglio Direttivo dura in carica per 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

5.  Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo riterrà opportuno e comunque non meno di 2 volte l’anno. Può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

6.  Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7.  Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

1)     amministra l’Associazione;

2)     attua le deliberazioni dell’Assemblea;

3)     nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario dell’Associazione;

4)  predispone il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

5)     predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

6)     stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

7)     cura la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;

8)     è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS;

9)     disciplina l’ammissione e l’esclusione degli Associati;

10)   accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati;

11)   decide la Quota associativa annuale, determinandone l’ammontare.

9.  Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 - Il Presidente

1.  Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione. E ha l'uso della firma sociale. Presiede il Consiglio Direttivo, nel quale ha voto decisivo in caso di parità, e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, che presiede.

2.  É autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

3. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti I'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

4.  Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento o assenza per non più di tre mesi.

ART. 14 - Quote sociali

Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente la quota sociale stabilita, per ogni singola categoria, dall’Assemblea dei Soci, nei termini ed entità da essa indicati.

I Soci che, a seguito di invito scritto, non provvederanno nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali maturate, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

Il mancato pagamento delle quote sociali per oltre tre anni comporterà l’esclusione del Socio inadempiente.

ART. 15 - Risorse sociali

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

1)     quote e contributi degli Associati;

2)     contributi pubblici e privati;

3)     donazioni e lasciti testamentari;

4)     entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

5)     attività di raccolta fondi;

6)     rimborsi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;

7)     proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;

8)     contributi per la partecipazione a corsi ed eventi organizzati direttamente dall’Associazione;

9)     ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e di altre norme competenti in materia;

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore, l’Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 16 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17 - Bilancio

1.   Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. É redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2.  Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 - Responsabilità e assicurazione degli Associati volontari

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 – Libri sociali

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • il Libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
  • il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • il Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’Ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente

ART. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 (Norma transitoria)

1.   Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge.

2.   A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Letto, confermato e sottoscritto in Selvazzano Dentro (PD) il 26 ottobre 2020

Il Presidente Paola Malagoli              

Il Vice Presidente Franco Storti         

Il Segretario Alessandro Cesarato